Per i consorzi sarà più semplice partecipare agli appalti pubblici fino ad un milione.
La straordinaria crisi del settore ha imposto di derogando ad alcune procedura di partecipazione alla gare.
Così, a decorrere dal 1° luglio 2009 cade il divieto per i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro a partecipare alle gare cui partecipano i consorziati.
La deroga ha l'obiettivo di incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese.
L'art. 17 della legge "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", approvata definitivamente dal Senato il 26 maggio u.s. ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale apporta modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, intervenendo sugli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti pubblici (DLgs 163 del 2006).
In particolare, l'art. 17 elimina - a decorrere dal 1° luglio 2009 - il divieto per i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro a partecipare alle gare cui partecipano i consorziati, laddove l'amministrazione si avvalga della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro e di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 36 del DLgs 163/2006, si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti prescritti, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
Per effetto delle modifiche introdotte dal terzo decreto correttivo al Codice (DLgs 152 del 2008), sia i consorzi stabili che le cooperative di produzione e lavoro (di cui all'art. 34, comm1, lett. b)) devono indicare in sede di gara i concorrenti per i quali il consorzio concorre e, solo per essi, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara sotto duplice veste, individuale e come consorziati.
Con l'art. 17 viene meno definitivamente il divieto generalizzato di partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati.
Tale divieto permaneva, invece, ai sensi della precedente formulazione come modificata dal citato terzo correttivo, sia per i consorzi stabili (art. 36, comma 5, terzo periodo), sia per i consorzi di cooperative (art. 37, comma 7, terzo periodo) laddove l'amministrazione si fosse avvalsa della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione d euro, ai sensi dell'art. 122, comma 9, del Codice, e per le gare di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro, ai sensi dell'art.124, comma 8. In entrambi i casi la sanzione è quella della imputazione del reato di turbativa d'asta.
Fonte: edilio.it